Prova primo articolo
Nel caso di cessione e vendita della prima casa anticipata, ossia prima dei 5
anni, con acquisto di una nuova prima casa, sono fatti salvi i benefici della
minore imposta di registro versata sempreché si riacquisti in Italia o anche in
uno stato della Comunità Europea un altro immobile (cfr circolare 31 del 2010) e
si continuino a soddisfare i requisti previsti dalla legge nel testo unico dell’imposta di registro.
Novità dalla Legge di Stabilità 2016
Dal primo gennaio 2016 si potrà beneficiare delle agevolazioni
fiscali prima casa che prevedono il pagamento di una imposta di
registra pari al 2% in luogo del 9% anche per coloro che
possiedono al momento del rogito un immobile a condizione che lo
vendono entro un anno. In tal modo si realizza la condizione
speculare nel caso di vendita e riacquisto entro l’anno dalla data di
stipula dell’atto definitivo. Tuttavia vi invito a leggere l’artico in
quanto scoprirete che da recenti chiarimenti dell’agenzia delle entrate non sempre è possibile fruire di
questa novità.
In sintesi cosa avviene se vendete l’abitazione principale prima dei cinque anni
Prima di tutto dovete fare una distinzione rispetto al fatto se avete acquistato o meno fruendo dei benifici
fiscali prima casa che prevedevano un sostenzioso risparmio sull’acquisto della prima casa (dal 9% all’1%).
Inoltre sarà determinante vendere prima o no del decorso dei cinque anni.
La norma prevede che se vendete prima dei cinque anni e non
riacquistate la vostra prima casa entro l’anno di immobili acquistati
in precedenza con le agevolazioni decadrete dal beneficio e dovrete
riversare la minore imposta di registro versata (differenziale
dell’8%) a cui aggiungere sanzioni del 30% ed interessi. Insomma
una bella botta per le nostre tasche.
Altro problema riguarda la tassazione dell’eventuale plusvalenza
che farete sulla vendita ossia se vendete a più di quello che
comprerete il differenziale positivo tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto genererà una plusvalenza
tassabile laddove non siano decorsi 5 anni tra l’atto di acquisto e l’atto di vendita.
Esclusione dalla tassazione della plusvalenza sulla vendita di casa
Fortunatamente il legislatore ha disciplinato che nel caso voi abbiate adibito la vostra casa per la maggior
parte del periodo di imposta intercorrente tra acquisto e vendita la plusvalenza non sarà tassata. La stessa
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condizione esimente vale se la casa è stata adibita ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari
per la maggior parte del periodo intercorso tra acquisto e cessione. Il principio generale infatti imposto
dal legislatore non vede la tassazione della propria prima casa. Tuttavia qualora la vendita avvenga prima
dei cinque anni il legislatore lo considera come una vendita speculativa per cui impone la tassazione della
plusvalenza (anche la perdita dei benefici prima casa se non si riacquista entro il successivo anno dalla
vendita).
Nel caso di vendita dopo i cinque anni i proventi e non solo la plusvalenza non saranno tassati. Diverso è il
caso sotto descritto.
Vendita prima dei cinque anni e riacquisto di casa entro l’anno
In questo caso il legislatore presuppone che l’intento sia speculativo per cui tassa la plusvalenza
determinata dalla vendita. La plusvalenza sarà data dalla differenza tra prezzo di vendita e del precedente
acquisto aumentato dei costi di acquisizione (esempio quelli notarili). La plusvalenza sarà considerata un
reddito diverso ex art. 67 del Tuir e sarà assoggettata da una imposta sostitutiva del 20% da richiedere
preventivamente al Notaio che si occuperà del rogito.
Esiste però una condizione esimente per sfuggire a tale tassazione
e riguarda il caso in cui l’abitazione oggetto della vendita sia stata,
per la maggior parte di tempo intercorrente tra ‘acquisto e la
successiva vendita, adibita ad abitazione principale del soggetto
cedente o dei suoi familiari. Questo rappresenta il caso in cui la
plusvalenza non sarà tassata anche se la casa sarà vendita prima
dei cinque anni dal precedente acquisto. Per non sbagliarsi occhio
però a rispettare il requisito e a calcolare bene i giorni in cui la casa
è stata adibita ad abitazione principale (occhio alla corretta definizione).
Nel caso abbia acquistato un immobile, appartamento, casa con benefici prima casa e successivamente
abbia acquistato un altro immobile come casa secondaria (anche nello stesso comune), non si decade
dall’agevolazione se si procede a vendere la prima casa agevolata e a riacquistarne una nuova usufruendo
ugualmente dell’agevolazione fiscale. Vi segnalo che a mio modesto avviso il requisito , stando ad una
interpretazione letterale della norma deve sussistere al moemtno dell’acquisto e non anche per i cinque
anni successivi come invece potrebbe desumersi dalla lettura della risoluzione dell’agenzia delle entrate
numero 112 del 2012 in cui si parla dell’ipotesi del mancato riacquisto entro l’anno dell’immobile venduto
entro i cinque anni a cui fa seguito l’ipotesi di richiesta di rinuncia alle agevolazioni fiscali prima casa per
evitare l’assoggettamento alle sanzioni del 30% (per cui resterebbe da riversare solo la minore imposte
non versata per effetto dell’agevolazione).
Tuttavia con una recente circolare del 2016 l’agenzia delle entrate ha chiarito che l’agevolazione vale anche
nel caso in cui l’acquirente al momento dell’acquista sia proprietario di un’altra abitazione acquistata con
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le stesse agevolazioni a condizione che sia venduta entro un anno dalla data del successivo acquisto.
Tuttavia la stessa previsione non spetterebbe, secondo l’agenzia delle entrate a chi acquista una casa
in un Comune nel quale il compratore stesso già abbia la proprietà di un’altra abitazione NON
acquistata con i benefici prima casa per cui se vuole acquistare la seconda con i benefici deve
prima vendere la prima. Se proprio non potete fare diversamente mi raccomando prima di rinunciare
alle agevolazioni prima casa come visto sopra prima di commettere un errore e pagare le sanzioni.
Trascorsi dodici mesi, qualora l’Ufficio non abbia ancora accertato la decadenza dal regime di favore, potrà
beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso, con conseguente applicazione della sanzione ridotta
(articolo 13 del Dlgs 472/1997).
Riacquisto casa estero
Come dicevamo all’inizio inoltre è fatto salvo il diritto di avvalersi delle agevolazioni prima casa anche nel
caso di riacquisto di appartamento in un paese della Comunità Europea semprechè nei due paesi (di
residenza fiscale del soggetto e di localizzazione dell’immobile) sussistano quegli strumenti di
cooperazione amministrativa che consentono di verificare effettivamente l’immobile ove sia situato o se
sia effettivamente stato adibito ad abitazione principale. Pertanto la decadenza non opera laddove entro
un anno dalla vendita prima dei cinque anni della “prima casa” a condizione che “sussistano strumenti
di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l’immobile ivi
acquistato sia stato adibito a dimora abituale” che in pratica direi essere assimilabili allo scambio di
informazioni o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Acquisto di pertinenza successivo all’acquisto della prima casa
Nel caso invece di acquisto di pertinenze degli immobili adibiti a prima casa si riscontra che anche se
l’abitazione principale della pertinenza non ha goduto dei benefici prima casa, l’agevolazione fiscale potrà
comunque essere goduta sulle pertinenze (cfr circolare 19 de 2001), questo perché la ratio agevolativa
della norma ai fini dell’imposta di registro è indirizzata all’erogazione del beneficio tanto alle abitazioni
quanto alle pertinenze a nulla rilevando una distinzione temporale tra l’acquisto della prima casa e
della seconda a patto che se ne faccia menzione nell’atto di acquisto della pertinenza tanto della volontà
di destinare il bene immobile, box, garage o altro a pertinenza di quella abitazione di essere in possesso
dei requisiti.
Spese di ristrutturazione per l’ampliamento di casa non agevolata dai
benefici prima casa
Sulla base di tali precedenti e in considerazione della volontà del legislatore di favorire gli interventi
destinati al miglioramento delle condizioni di utilizzo della prima casa, l’Agenzia dà l’ok alla fruizione del
beneficio anche in caso di ampliamento dell’abitazione non “agevolata” per difetto dei requisiti di legge.
Domanda di un lettore: Buongiorno, volevo richiedere un piccolo chiarimento. Io ho acquistato una
prima casa 2 anni fa, intestandola a me e usufruendo delle agevolazioni fiscali e facendo un mutuo
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intestato interamente a me. Ora mi sono sposato in regime di comunione dei beni e vorremmo cambiare
casa. Vendiamo la casa attuale e ne compriamo un’altra entro un anno. Se la nuova casa fosse intestata ad
entrambi rishio/rischiamo di perdere le agevolazioni “prima casa” o devo quindi acquistare la nuova casa
intestandola ancora solo a me?? Il mutuo è possibile farlo cointestato e beneficiare dei vantaggi fiscali se
la casa fosse intestata solo a me?
Risposta di un lettore che ringraziamo
La nuova casa la potete acquistare entrambi e non perdi i benefici, l’unica differenza è che potrai usare il
tuo credito d’imposta solo per la metà delle tasse che pagherai per la nuova casa (iva o imposta di registro
a seconda che si tratti di acquisto da impresa o da privato) perché il credito è personale, quindi perdi la
parte eccedente la metà delle imposte di tua competenza (es. credito vecchia casa 1.000 e imposte nuova
casa 1.500, le tue 750 sono coperte dal credito mentre quelle di tua moglie no, per cui perdi i 250 di
eccedenza). Ovviamente se le imposte della nuova casa fossero più del doppio di quelle della vecchia non
cambierebbe nulla.
Se il mutuo è cointestato e la proprietà è di un solo coniuge, l’altro non ha diritto a portare in detrazione
gli interessi e il coniuge proprietario può portare in detrazione solo il 50% di sua spettanza (soluzione
assolutamente da evitare!!! Piuttosto il secondo coniuge può fare da fidejussore ma proprietà e intestatari
del mutuo devono coincidere per non perdere le detrazioni fiscali).
Tassazione della plusvalenza per la vendita prima dei cinque anni
Come anticipato sopra limitatamente alla vendita prima dei cinque anni della prima casa la plusvalenza
non sarà tassata se per la mggior parte del periodo tra acquisto e vendita la casa è stata adibita ad
abitazione principale come recitato dall’articolo 67 del T.U.I.R, concernente i redditi diversi, al comma 1,
lett. b), “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti
da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la
maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite
ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari”. Per familiare si intende anche il coniuge
separato fino a che non interviene la sentenza di divorzio.
Per questo specifico argomento potete leggere l’articolo di approfondimento dedicato a dare chiarimenti e
risposte sulla tassazione della plusvalenza sulla vendita di casa.
Donazione prima casa ad amici o parenti
Attenzione perchè l’agenzia delle entrate ha affermato che cessa l’agevolazione fiscale prima
casa allorquando l’immobile sia ceduto prima di cinque anni dall’acquisto per successione o per
donazione e non si proceda entro un anno all’acquisto di una nuova abitazione principale. In questa
ipotesi, sarà recuperata la differenza tra le imposte pagate con applicazione del beneficio e quelle dovute
ordinariamente. Inoltre, saranno dovuti gli interessi e la sanzione pari al 30% della differenza d’imposta.
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Nel caso di acquisto avvenuto per successione o donazione non si guarda al termine quinquennale per
valutarmela tassazione della plusvalenza.
Riacquisto entro l’anno di un immobile ad un prezzo maggiore: il limite
dell’agevolazione prima casa
Come segnalatomi da un lettore qualora vendete un immobile oggetto di agevolazioni prima casa e ne
acquistae un altro per un importo maggiore entro l’anno potrete si continuare a godere delle agevolazoni
fiscali prima casa ma il credito di imposta riconosciuto ai fini delle imposte di registro sarà solo fino a
concorrenza del primo. In pratica la Legge 448 del 1998 all’articolo 7 comma 1 recita “[…] è attribuito un
credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto
corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L’ammontare del credito non può essere
superiore, in ogni caso, all’imposta di registro o all’imposta sul valore aggiunto dovuta per
l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso”. Grazie della segnalazione. Potete
però approfondire l’agrume leggendo l’articolo dedicato al calcolo del credito di imposta da sui benefici
prima casa.
Rinuncia alle agevolazioni prima casa per abbattere le sanzioni previste
Qualora avete intenzione di porre in essere comportamenti che vi porteranno alla decadenza delle
agevolazioni vi consiglio di leggere l’articolo dedicato alla rinuncia delle agevolazioni fiscali prima casa in
modo da abbattere il più possibile le sanzioni ammnistrative previste. Non sottovalutate questo istituto in
quanto vi mette al riparo dall’applicazione delle sanzioni del 30% e degli interessi che non sono proprio
una sciocchezza su queste cifre.
Vi consigliamo anche la lettura della categoria case ed immobili dove troverete delle utili guide fiscali del
mondo immobiliare. Prima di leggere le fattispecie vi consigliamo di leggere la Guida Fiscale alle
agevolazioni fiscali prima casa
Provate a leggere anche il post dedicato ai benefici prima casa e successione
Vendita di terreni
Vi segnalo inoltre qualora lo abbiate e lo state cedendo quale è la tassazione sulla vendita di terreni 2017.
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